Servizio
Prevenzione incendi
Pratiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco, progettazione antincendio e valutazione del rischio incendio per attività soggette e luoghi di lavoro.
Le attività elencate nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011 — depositi, reparti di produzione, centrali termiche sopra una certa potenza, autorimesse, impianti di verniciatura — devono passare dal Comando dei Vigili del Fuoco. A seconda della categoria in cui ricadono servono la valutazione del progetto (art. 3), la segnalazione certificata di inizio attività a fine lavori (art. 4) e il rinnovo periodico di conformità antincendio, di norma ogni cinque anni (art. 5).
Seguiamo la pratica dal progetto al rinnovo. E seguiamo la parte che riguarda i luoghi di lavoro non soggetti, disciplinata dai tre decreti del settembre 2021: controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (D.M. 1 settembre 2021), gestione della sicurezza antincendio e formazione degli addetti (D.M. 2 settembre 2021), progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (D.M. 3 settembre 2021).
Cosa consegniamo
- Valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011
- SCIA antincendio e asseverazioni
- Rinnovo periodico di conformità antincendio
- Progettazione antincendio secondo il Codice, D.M. 3 agosto 2015
- Valutazione del rischio incendio
- Piano di emergenza e gestione della sicurezza antincendio